Morosità
Gentile Utente, L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), con Delibera 311/2019/R/idr e relativo Allegato A (REMSI) così come modificati dalla Delibera 547/2019/R/idr, ha introdotto importanti novità in materia di regolazione della morosità nel Servizio idrico integrato.
Con tali provvedimenti, l’Autorità disciplina le procedure e le tempistiche per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi e la limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura per gli utenti finali, comunque tutelando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio economico sociale e quelle pubbliche non disalimentabili.
Innanzitutto, sono state individuate due tipologie di utenti morosi:
- l’utente finale disalimentabile, ossia l’utente finale per il quale, in caso di morosità e previa costituzione in mora, il gestore può procedere alla sospensione e/o alla disattivazione della fornitura;
- l’utente finale non disalimentabile, ossia l’utente finale per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione o la disattivazione della fornitura, ma solo la limitazione. Appartengono a questa categoria: gli utenti diretti beneficiari del Bonus Acqua e le utenze ad Uso pubblico non disalimentabile (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, bocche antincendio).
Con i provvedimenti sopraindicati, l'ARERA ha poi stabilito che la limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura dell’utente finale moroso può essere eseguita solo rispettando la seguente procedura:
- trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura non pagata, il gestore invia all'utente moroso un primo sollecito bonario di pagamento con allegato il bollettino precompilato;
- decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura, senza che l’utente abbia effettuato il pagamento dandone comunicazione al gestore o, in alternativa, abbia inoltrato una richiesta di rateizzazione, il gestore può inviare la comunicazione di costituzione in mora a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata, contenente tutti gli elementi di cui all’art. 4 del REMSI.
Infine l'ARERA ha introdotto, all’art. 10 del REMSI, una serie di indennizzi automatici da 10 a 30 Euro nel caso in cui non vengano rispettate, in tutto o in parte, le disposizioni e le procedure contenute nella Delibera 311/2019/R/idr e nell’Allegato A (REMSI).
Per conoscere nel dettaglio la procedura, i termini e gli indennizzi si invita a consultare la Delibera 311/2019/R/idr e il relativo Allegato A (REMSI).